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Scelta di Solidarietà

 IL LASCITO TESTAMENTARIO

Con un lascito testamentario a favore di Fondazione Feder Piazza onlus fai una scelta di solidarietà che permetterà di continuare l’attività di formazione e di beneficienza in favore:
- dell'educazione dei giovani;
- della missionarietà della Chiesa;
- della vita contemplativa e di preghiera;
- dei bisognosi, intervenendo direttamente in quei casi che la vigile attenzione verso gli altri continuamente propone.

 

 

 

Fondazione Feder Piazza onlus è un ente italiano indipendente e neutrale.

 

Alcune informazioni utili per una preliminare conoscenza delle norme di legge.

 

1 — Che cos’è un testamento?

Il testamento è un atto con il quale si attribuisce rilevanza alla volontà di disporre del proprio patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo in cui si sarà cessato di vivere.

 2 — Perché fare testamento?

Perché è un atto che ti permette di destinare i tuoi beni a favore delle persone a te più care e in linea con i principi e i valori con te condivisi.

In assenza di testamento, il tuo patrimonio potrebbe essere diviso tra parenti fino al sesto grado o, in loro assenza, attribuito direttamente allo Stato.

 

3 — Quale forma può avere il testamento?

Il testamento può essere pubblico, essere cioè redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (né parenti né beneficiari del testamento), oppure olografo, essere cioè redatto, datato e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente di proprio pugno su un semplice foglio di carta (occorre in tal caso prestare attenzione al rispetto della forma, perché in assenza di uno di questi requisiti il testamento è nullo). Mentre nel caso di testamento per atto di notaio vi è una maggiore certezza del rispetto delle volontà del disponente, nel caso del testamento olografo bisogna considerare il rischio che lo stesso vada, anche solo accidentalmente, perduto o venga distrutto o sottratto. Per evitare che questo accada, è possibile depositare l’originale del testamento presso un notaio, conservandone una copia. Può essere opportuno avvertire una persona di fiducia dell’avvenuta redazione del testamento e del suo avvenuto deposito, ed eventualmente consegnare alla medesima persona un secondo originale del documento.

 

4 — Posso disporre liberamente e interamente dei miei beni a favore della Fondazione?

Ognuno può liberamente disporre delle proprie sostanze, ma la legge (artt. 536 e seguenti del Codice civile) riserva alcune quote del patrimonio ereditario a determinati soggetti, i “legittimari”: il coniuge, i figli (legittimi, naturali, legittimati e adottivi) o loro discendenti e, solo in caso in cui non vi siano discendenti legittimi o naturali, gli ascendenti legittimi (genitori in vita).

In presenza di tali soggetti il testatore, nel disporre a favore della Fondazione, dovrà pertanto tener presente la facoltà riservata dalla legge a legittimarsi di chiedere all'Autorità Giudiziaria la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della loro quota di legittima.

Poiché la determinazione delle quote spettanti ai diversi legittimari, da soli o in concorso tra di loro, è piuttosto complicata e presenta numerose combinazioni possibili, è consigliabile rivolgersi a un legale o a un notaio di propria fiducia o alla Fondazione, per avere maggiori informazioni sulla situazione specifica del testatore.

Un testamento che determinasse la lesione dei diritti riservati ai legittimari sarebbe valido, ma potrebbe essere impugnato e reso parzialmente inefficace: è opportuno quindi evitare che ciò avvenga.

 

5 — Il testamento mi vincola per sempre?

La disposizione testamentaria, qualunque forma essa assuma, è in ogni momento revocabile. È dunque possibile modificare il contenuto del testamento e disporre nuovamente dei propri beni a favore di terzi, qualora si cambi, per qualsiasi ragione, idea. In caso di testamento olografo, ogni successiva aggiunta o variazione deve essere scritta, datata e sottoscritta dal disponente di proprio pugno.

È possibile apportare modifiche anche scrivendo in calce al documento già redatto: è però necessario apporre la data delle modifiche e sottoscrivere nuovamente.

 

Se si volesse lasciare i propri beni disponibili, o parte di essi, alla Fondazione, condividendone le finalità e volendo contribuire patrimonialmente, mediante testamento, si potrà tener conto di quanto segue:

 

6 — Quali beni posso decidere di lasciare alla Fondazione?

È possibile lasciare alla Fondazione beni di qualsiasi natura, immobili (case, terreni e porzioni delle stesse) o mobili (oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti), identificandoli con precisione nel testamento.

In caso di beni diversi dal denaro attribuiti per testamento, la Fondazione provvederà di norma a disporne la vendita per destinare il ricavato a sostegno della propria attività umanitaria. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, la Fondazione potrà decidere di utilizzare tali beni per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

Una disposizione testamentaria che vincolasse a priori un bene a un utilizzo specifico rischierebbe di impedire la destinazione da parte della Fondazione alle proprie attività statutarie.

 

7 — Che qualifica può assumere la Fondazione nel testamento?

È sufficiente indicare la sola denominazione della Fondazione quale beneficiario, anche in forma sintetica: Fondazione Feder Piazza - Onlus.
Nel caso di designazione della Fondazione come erede, di tutto o di parte del patrimonio lasciato in eredità, l’accettazione dell’eredità da parte della Fondazione dovrà necessariamente avvenire “con beneficio d’inventario” : questo significa che, con l’apertura della successione, dovrà procedersi alla ricostruzione dell’asse ereditario, determinando attività e passività riconducibili al testatore, al fine di tutelare il patrimonio della Fondazione dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività devolute.

 

8 — Vi sono altre possibilità per effettuare un lascito a favore della Fondazione?

In alternativa (o in aggiunta) al testamento è possibile nominare la Fondazione come beneficiaria di una assicurazione sulla vita.

L’importo liquidato dalla compagnia alla morte del titolare non farà parte del patrimonio ereditario e non sarà calcolato né per determinare l’eventuale lesione alla quota di legittima né per determinare la quota spettante agli eredi.

L’indicazione della Fondazione come beneficiaria dell’assicurazione sulla vita può essere effettuata all’atto della stipula della polizza, con annotazione sulla polizza o testamento successivo.

Analogamente alla disposizione testamentaria, è possibile in ogni momento modificare la designazione della Fondazione come beneficiaria con annotazione sulla polizza o testamento successivo.

 

FONDAZIONE FEDER PIAZZA Onlus - Strada dei Biscari 22 - 31100 Treviso
Tel. 0422.301891 C.F. 94012540269 - IBAN IT 02 O 02008 62180 000102293604